Art. 5.

      1. Le somme necessarie per tutte le forniture, a carattere ordinario e straordinario, delle amministrazioni dello Stato, di carte valori e di modelli a rigoroso rendiconto e delle attrezzature informatiche necessarie per il loro funzionamento, nonché delle pubblicazioni, degli stampati e degli altri prodotti grafici o informatici comuni delle amministrazioni statali, sono accentrate e stanziate nelle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi concernenti le forniture a carattere ordinario sono versati dal Dipartimento del tesoro all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato in quattro rate trimestrali anticipate; quelli per le forniture a carattere straordinario sono versati al medesimo Istituto per intero. In relazione all'effettiva entità delle forniture e sulla base degli appositi documentati rendiconti presentati al Dipartimento del tesoro, sono effettuate le operazioni di conguaglio.